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Denominazioni dell’olio di oliva

  Denominazioni dell’olio di oliva (legge n° 1407 del13/11/1960). Riportiamo di seguito le denominazioni dell’olio di oliva secondo la legislazione italiana Norme di base per la commestibilità dell’olio di oliva sono il contenuto di acidità (perché l’olio di oliva sia commestibile deve contenere non più del 4% in peso di acidità, espressa come acido oleico) e l’odore che risulta all’esame organolettico. Olio extravergine d’oliva Olio che, ottenuto meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche, ma solo il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione. Non deve contenere più dell’1% in peso di acidità, espressa come acido oleico, senza tolleranza alcuna. Alla denominazione di olio extravergine di oliva può essere aggiunta l’indicazione della provenienza. Olio sopraffino vergine d’oliva Olio che, ottenuto meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche, ma solo il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione. Non deve contenere più dell’1,5% in peso di acidità, espressa come acido oleico Olio fino vergine di oliva Olio che, ottenuto meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche, ma solo il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione. Non deve contenere più del 3% in peso di acidità, espressa come acido oleico Olio vergine di oliva Olio che, ottenuto meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche, ma solo il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione. Non deve contenere più del 4% in peso di acidità, espressa come acido oleico Olio d’oliva rettificato Denominazione riservata al prodotto ottenuto da olio lampante reso commestibile con il processo degli alcali o con processi fisici. Olio di sansa d’oliva rettificato Denominazione riservata al prodotto ottenuto con olio estratto con solventi dalla sansa d’oliva e da olio lavato reso commestibile. L’olio d’olive rettificato e l’olio di sansa d’oliva rettificato non devono contenere tracce delle sostanze chimiche adoperate e devo avere non più dello 0,5% in peso di acidità, espresso come acido oleico. Olio d’oliva Denominazione riservata al prodotto ottenuto dalla miscela di olio di sansa d’oliva rettificato con olio di oliva vergine, purché non contenga più del 3% in peso di acidità espressa come acido oleico.